La Corte di Cassazione sez. I civile, con la sentenza del 7 aprile 2016, n. 6775, affronta nuovamente il problema dell’alternatività della tutela giudiziaria rispetto a quella dinanzi al Garante della Privacy.

Il ricorso al Garante è disciplinato dal Capo I del Titolo I del Codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare l’art. 145 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sancisce il principio di alternatività della tutela del Garante rispetto a quella dinanzi all’autorità giudiziaria, chiarendo che “il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l’autorità giudiziaria” con un’ulteriore specificazione, ovvero, “la presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto”. Con questa nuova formulazione si è posto fine all’ambiguità della previsione contenuta nell’art. 29 della Legge 675 del 1996, oggi abrogato, la quale prevedeva la sola ipotesi di impossibilità di ricorso al Garante qualora fosse stata preventivamente adita l’autorità giudiziaria senza individuare la fattispecie inversa, ovvero, il divieto di agire in via ordinaria in caso di presentazione di un iniziale ricorso al Garante.

Ebbene, la questione dell’alternatività delle tutele, già sottoposta al vaglio della Suprema Corte (Cass. sez. I civile, 17.09.2014 n. 19534), è stata riproposta nel caso in esame a seguito del ricorso proposto da una lavoratrice contro la società presso la quale era assunta, per avere, la società medesima, omesso di rispondere reiteratamente alla richiesta di accesso al proprio fascicolo personale.

In seguito all’intervento del Garante la società ottemperava alla richiesta di accesso e la lavoratrice, dopo aver visionato il fascicolo, rilevando l’incompletezza dei dati presenti e la mancanza di taluni documenti si rivolgeva nuovamente al Garante il quale intimava al titolare del trattamento di chiarire i criteri applicati per la selezione dei documenti da inserire nel fascicolo personale e di comunicare quali dati non fossero in loro possesso. Tuttavia, la società non dava seguito alla richiesta, costringendo la lavoratrice ad adire l’autorità giudiziaria.

Il procedimento, essendo stato avviato con ricorso dell’8 agosto 2002, ovvero prima dell’emanazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve essere deciso sulla base delle norme di cui alla Legge 675 del 1996.

Sia il giudice di prime cure che la Corte d’Appello di Roma, affermavano l’improponibilità della domanda rigettando tutte le domande attoree, relative sia all’ordine di esibizione dei documenti e all’eliminazione delle schede di valutazione in quanto incomplete e fuorvianti che la condanna della società al risarcimento dei danni subiti.

La Corte d’Appello in particolare precisava che “la statuizione d’improponibilità de qua appare corretta, data l’applicabilità nella specie della preclusione scaturente, L. n.675 del 1996, ex articolo 29, comma 2, dalla preventiva proposizione del ricorso al Garante, da configurare, nella specie, come rimedioalternativo rispetto a quello giurisdizionale, data l’identità di oggetto tra le due iniziative”.

Su tali presupposti la lavoratrice ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, la quale, riferendosi in modo specifico al problema dell’alternatività dei mezzi di tutela azionabili, costituente questione logicamente preordinata rispetta ad ogni altra, ha ribadito quanto già statuito con la sentenza n. 19534 del 2014, ovvero che, l’alternatività riguarda esclusivamente le domande aventi “identico oggetto”, cioè, “quelle che se, in ipotesi, pendenti contestualmente davanti a più giudici, possono, in via generale, essere assoggettate al regime processuale della litispendenza o della continenza. Si tratta, quindi, delle domande giudiziali che richiedono interventi di natura preventiva, inibitoria o conformativa, potendo il Garante indicare modalità concrete di cessazione del trattamento illecito dei dati”.

La Corte sottolinea, inoltre, la necessità che la previsione dell’alternatività dei rimedi non comprometta la tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., in quanto, il procedimento dinanzi al Garante, seppur garantisca il contraddittorio dei soggetti coinvolti ma avendo natura prettamente amministrativa, non pone il Garante in una posizione di terzietà rapportabile a quella del giudice ordinario.

Pertanto, ogni qualvolta, in seguito all’inottemperanza agli ordini del Garante, sia proposta domanda di risarcimento danni, non potrà senz’altro essere ravvisata l’applicabilità del principio di alternatività, trattandosi di procedimenti con causa petendi e petitum del tutto differenti, anzi, l’iniziativa in sede giudiziaria, avendo come presupposto un provvedimento di accoglimento del Garante, non potrà essere esclusa ma anzi agevolata.

Ad avviso della Corte di Cassazione, un rifiuto di tale impostazione avrebbe conseguenze inaccettabili sia in termini di ragionevolezza che di garanzia del diritto di difesa, escludendo la tutela piena di un diritto fondamentale.

Secondo la Corte, nel caso di specie, la principale ragione di diversità tra le due forme di tutela è rappresentata dal fatto che tutte le domande, proposte in sede giurisdizionale, si fondavano sulla preliminare denuncia dell’inottemperanza, da parte della società, ai provvedimenti del Garante, pertanto, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 675/1996 (oggi, art. 15 del D. Lgs. 196 del 2003) “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 c.c.”.

In tal modo risulta chiara la consequenzialità delle due iniziative intraprese dalla lavoratrice, senza che possa in alcun modo contestarsi una duplicazione di tutela, basandosi le stesse su presupposti del tutto differenti.

La Corte, pertanto, ha accolto i motivi di ricorso della lavoratrice e ha rinviato gli atti alla Corte d’Appello di Roma.